6. Respuesta de la Congregación para el Clero a la Signatura Apostólica

Roma, 15 ottobre 1989.

A Sua Eccellenza Reverendissima

Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

Eccellenza Reverendissima:

In risposta alla sua pregiata lettera del 17 settembre 1989, circa il ricorso del sacerdote E.N. CUESTIÓN, e considerando che codesto SUPREMO TRIBUNALE, a norma dell'Art. 119 § 1 del RGCR, ritiene il medesimo ricorso come "la richiesta della revoca o modifica del provvedimento" presso da questo Dicastero, in data 12 agosto 1989, mi è grato informaLa di quanto segue:

1º Mons. TAL, Vescovo di SANTA AFECTADA, in Argentina, in data 26 dicembre 1988, emise un decreto in cui ratifica il suo primo decreto, del 10 dicembre 1988, di sospensione dal ministero del sacerdote E.N. CUESTIÓN, per il delitto di cui al can. 1395 § 1.

Posteriormente, in data 19 maggio 1989, emise un novo decreto, in cui rimuoveva dall'ufficio di parroco il dedesimo sacerdote sostanzialmente per la stessa causa e en conseguenze da essa derivate.

Quindi, la Congregazione si trovò davanti a due ricorse da parte del sacerdote:

-       Il primo contro la decisione del Vescovo di sospenderlo dal ministero per il delito di cui al can. 1395 § 1;

-       Il secondo contro la decisione del medesimo di rimuverlo della parrocchia.

Questo Dicastero, in data 29 aprile 1989 ha accettato di studiare il ricorso contro il decreto di sospensione, chiedendo la documentazione pertinente. Ancora non era stato emesso il decreto di romozione (19 maggio 1989).

2º In data 12 agosto 1989, la Congregazione ha emesso la propria decisione. In essa, si risolve che il ricorso, riguardante il decreto di sospensione del 26 de dicembre 1988, non era stato presentato entro il tempo utile di quindici giorni (cf. Can. 1737 § 2), poiché presentato il 26 gennaio 1989 e, dopo accurato studio dell'intera documentazione, non si è riscontrata causa alcuna che giustificasse un tale ritardo (can. 201 § 1).

D'altra parte però, questa Congregazione ha fatto presente al Vescovo che, sebbene ricorso del sacerdote non fosse stato accettato per la causa di cui sopra, tuttavia sarebbe stato conveniente ritirare il decreto di sospensione, poiché - anche se dal punto di vista del merito, esaminata la prova documentale, sembrava giustificato - dal punto di vista procedurale, il provvedimento non si sosteneva.

Rispeto al secondo ricorso, nella stessa decisione, questa Congregazione ha pure notificado al ricorrente che mancava la richiesta di revoca o modifica del decreto al suo autore, di cui al can. 1734 § 1 e 2. Invitava, però, il ricorrente a chiedere una proroga di tempo per poter presentare la suddetta richiesta, attesa la sua situazione di salute. La Congregazione ha invitato il Vescovo a concedere tale proroga.

3º Avverso questa duplice decisione del Dicastero, il ricorrente ha fatto alla Segnatura, poiché, a suo dire, sussisterebbe una contraddizione fra la lettera del 29 aprile 1989, in cui si accetava di studiare el suo ricorso e la decisione del 12 agosto 1989, in cui si comunicava l'impossibilità di accogliere il ricorso.

Al proposito, si ritiene doveroso chiarificare che una cosa è accettare a studio il ricorso e un'altra prendere la decisione circa il medesimo. Il ricorrente non dice che il motivo de tale decisione viene espresso chiaramente nella lettera della Congregazione del 12 agosto 1989 e, cioè, la Congregazione, come è suo dovere, ha accettato, in un primo momento, di studiare il ricorso, poiché doveva chiarire se la non presentazione del ricorso davanti alla Congregazione entro il termine perentorio di quindici giorni utili (can. 1737 § 2), era giustificata o meno (can. 201 § 2). Stabilito che non c'era alcuna causa giustificante il ritardo e che il termine, stabilito dal diritto, è perentorio, la Congregazione decise di conseguenza (12 agosto 1989).

Rispetto alla decisione circa il secondo ricorso contro il decreto di rimozione, il ricorrente afferma che lo stesso Vescovo non considerava necessario che si facesse la petizione di cui al can. 1734 § 1 e 2, poiché lo invitò direttamente a ricorrere alla Congregazione per il Clero.

Si tratta, tuttavia, di una norma dalla quale il Vescovo non può dispensare (cf. Cann. 86; 1732), poiché determina la procedura da seguire per un atto giuridico dell'amministrazione pubblica. Comunque, poi, il Vescovo non ha dispensato formalmente né consta che abbia voluto dispensare.

Infine, l'Ordinario mediante lettera del 30 settembre 1989, inviata tramite Fax alla Congregazione, ha informato che, accettando il suggerimento della medesima, ha lasciato senza effeto il primo decreto di sospensione e ha concesso un tempo supplementare di 60 giorni affinché il sacerdote potesse presentare pqe scritto la richiesta de revoca o modifica del decreto di rimozione da parroco.

Pertanto, considerando che codesto SUPREMO TRIBUNALE ritiene la lettera del sacerdote come "la richiesta di revoca o modifica del provvedimento della Congregazione", a norma dell'Art. 119 § 1 del Regolamento Generale della Curia Romana, come indicato sopra, questo Dicastero DECIDE di:

I.     Confermare la propria decisione del 12 agosto 1989 e, in pari tempo, il decreto del Vescovo di SANTA AFECTADA, del 9 settembre 1989, in cui si lascia senza effeto il decreto di sospensione dal ministero del sacerdote E.N. CUESTIÓN, del 26 dicembro 1988;

II.  Ratificare, per quanto corrisponda in diritto alla Congregazione per il Clero, il decreto del Vescovo del 9 settembre 1989, in cui si prolunga per un periodo di 60 giorni, a partire della data del medesimo, il termine della petizione di revoca o modifica del decreto di rimozione dall'ufficio de parroco, emesso il 19 maggio 1989.

La Congregazione notifica, nella stessa data, questo suo provvedimento, al Vescovo di SANTA AFECTADA. Inoltre, si invia al sacerdote la lettera allegata, accettando poi quanto codesto SUPREMO TRIBUNALE vorrà disporre in proposito.

Profitto della circostanza per confermarmi con sensi di distinto ossequio dell'Eccellenza Vostra Reverendissima dev.mo

Congregazione per il Clero

Prefeto