Lettera apostolica in forma di motu proprio "Quaerit semper"

Alla Rota Romana nuove competenze

in materia di matrimonio e ordinazione

LITTERAE APOSTOLICAE MOTU PROPRIO DATAE

Quibus Constitutio apostolica Pastor bonus immutatur atque quaedam competentiae a Congregatione de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum ad novum Officium de processibus dispensationis super matrimonio rato et non consummato ac causis nullitatis sacrae Ordinationis, apud Tribunal Rotae Romanae constitutum, transferuntur.

BENEDICTUS PP. XVI

Quaerit semper Apostolica Sedes sua moderaminis instituta pastoralibus necessitatibus accommodare, quae annorum decursu in Ecclesiae vita identidem exstiterunt, structuram ideo immutans et competentias Dicasteriorum Curiae Romanae. Ceterum Concilium Oecumenicum Vaticanum II hanc agendi rationem confirmat, dum pariter edicit Dicasteria esse aptanda necessitatibus temporum, regionum ac Rituum, praesertim quod spectat ad eorundem numerum, nomen, competentiam propriamque procedendi rationem, atque inter se laborum coordinationem (cfr. Decr. Christus Dominus, 9). Haec principia persequens, Decessor Noster, beatus Ioannes Paulus II, operam dedit ut Curia Romana in universum denuo per Constitutionem apostolicam Pastor bonus disponeretur, quae die XXVIII mensis Iunii anno MCMLXXXVIII edita est (AAS 80 [1988] 841-930), Dicasteriorum competentiam ita definiens, prae oculis Codice Iuris Canonici habito, qui quinque ante annis evulgatus erat, necnon normis respectis quae iam tunc adumbrabantur pro Ecclesiis Orientalibus. Deinceps aliis praescriptis tum idem beatus Decessor Noster, tum Nos Ipsi effecimus ut structura et competentiae nonnullorum Dicasteriorum immutarentur, quo expeditius commutatis necessitatibus subveniretur. His rerum in adiunctis congruum visum est Congregationem de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum potissimum operam dare ad Sacram Liturgiam in Ecclesia iteratis nisibus promovendam, secundum renovationem, quam Concilium Oecumenicum Vaticanum II, initio sumpto ex Constitutione Sacrosanctum Concilium, voluit. Itaque consentaneum iudicavimus ad novum Officium, apud Tribunal Rotae Romanae constitutum, competentiam transferre quae respiceret processus dispensationis super matrimonio rato et non consummato necnon causas nullitatis sacrae Ordinationis. De consilio igitur Venerabilis Fratris Nostri Eminentissimi Cardinalis Praefecti Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, favente excellentissimo Decano Tribunalis Rotae Romanae, auditis item sententiis Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae et Pontificii Consilii de Legum Textibus, haec quae sequuntur decernimus:

Art. 1.

Abrogantur articuli 67 et 68 Constitutionis apostolicae Pastor bonus, quam supra memoravimus.

Art. 2.

Articulus 126 eiusdem Constitutionis apostolicae Pastor bonus ad subsequentem textum mutatur: Art. 126 § 1. Hoc Tribunal instantiae superioris partes apud Apostolicam Sedem pro more in gradu appellationis agit ad iura in Ecclesia tutanda, unitati iurisprudentiae consulit et, per proprias sententias, tribunalibus inferioribus auxilio est. § 2. Apud hoc Tribunal Officium est constitutum, cuius est cognoscere de facto inconsummationis matrimonii et de exsistentia iustae causae ad dispensationem concedendam. Ideoque acta omnia cum voto Episcopi et Defensoris Vinculi animadversionibus accipit et, iuxta peculiarem procedendi modum, perpendit atque, si casus ferat, Summo Pontifici petitionem ad dispensationem impetrandam subicit. § 3. Hoc Officium competens quoque est in causis de nullitate sacrae Ordinationis cognoscendis ad normam iuris communis et proprii, congrua congruis referendo.

Art. 3.

Officio de processibus dispensationis super matrimonio rato et non consummato ac causis nullitatis sacrae Ordinationis praeest Rotae Romanae Decanus, quem adiuvant Officiales, Commissarii deputati et Consultores.

Art. 4.

Die quo hae Litterae vim obligandi sortientur, processus dispensationis super matrimonio rato et non consummato ac causae nullitatis sacrae Ordinationis, quae apud Congregationem de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum reperiuntur, novo Officio apud Tribunal Rotae Romanae demandabuntur, quod easdem definiet. Nostras has deliberationes, quas his apostolicis Litteris Motu proprio datis praescripsimus, firmas et efficaces omnibus ex partibus esse et fore volumus, non obstantibus quibusvis contrariis rebus, etiam peculiari mentione dignis, atque decernimus ut per editionem in actis diurnis "L'Osservatore Romano" eaedem promulgentur et vim suam exserant a die primo mensis Octobris anno MMXI.

Datum ex Arce Gandulfi,

die XXX mensis Augusti,

anno Domini MMXI,

Pontificatus Nostri septimo.

La traduzione italiana del documento

Lettera apostolica

in forma di Motu proprio

"Quaerit semper"

del Sommo Pontefice Benedetto XVI

con la quale è modificata la Costituzione apostolica Pastor bonus e si trasferiscono alcune competenze dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti al nuovo Ufficio per i procedimenti di dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra Ordinazione costituito presso il Tribunale della Rota Romana. La Santa Sede ha sempre cercato di adeguare la propria struttura di governo alle necessità pastorali che in ogni periodo storico emergevano nella vita della Chiesa, modificando perciò l'organizzazione e la competenza dei Dicasteri della Curia Romana. Il Concilio Vaticano II confermò, d'altronde, detto criterio ribadendo la necessità di adeguare i Dicasteri alle necessità dei tempi, delle regioni e dei riti, soprattutto per ciò che riguarda il loro numero, la denominazione, la competenza, i modi di procedere e il reciproco coordinamento (cfr. Decr. Christus Dominus, 9). Seguendo tali principi, il mio Predecessore, il beato Giovanni Paolo II, procedette a un complessivo riordino della Curia Romana mediante la Costituzione apostolica Pastor bonus, promulgata il 28 giugno 1988 (AAS 80 [1988] 841-930), configurando le competenze dei vari Dicasteri tenuto conto del Codice di Diritto Canonico promulgato cinque anni prima e delle norme che già si prospettavano per le Chiese orientali. In seguito, con successivi provvedimenti, sia il mio Predecessore, sia io stesso, siamo intervenuti modificando la struttura e la competenza di alcuni Dicasteri per meglio rispondere alle mutate esigenze. Nelle presenti circostanze è parso conveniente che la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti si dedichi principalmente a dare nuovo impulso alla promozione della Sacra Liturgia nella Chiesa, secondo il rinnovamento voluto dal Concilio Vaticano II a partire dalla Costituzione Sacrosanctum Concilium. Pertanto ho ritenuto opportuno trasferire ad un nuovo Ufficio costituito presso il Tribunale della Rota Romana la competenza di trattare i procedimenti per la concessione della dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra Ordinazione. Di conseguenza, su proposta dell'Em.mo Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti e col parere favorevole dell'Ecc.mo Decano del Tribunale della Rota Romana, sentito il parere del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, stabilisco e decreto quanto segue:

Art. 1.

Sono aboliti gli articoli 67 e 68 della menzionata Costituzione apostolica Pastor bonus.

L'articolo 126 della Costituzione apostolica Pastor bonus viene modificato secondo il testo seguente: "Art. 126 § 1. Questo Tribunale funge ordinariamente da istanza superiore nel grado di appello presso la Sede Apostolica per tutelare i diritti nella Chiesa, provvede all'unità della giurisprudenza e, attraverso le proprie sentenze, è di aiuto ai Tribunali di grado inferiore. § 2. Presso questo Tribunale è costituito un Ufficio al quale compete giudicare circa il fatto della non consumazione del matrimonio e circa l'esistenza di una giusta causa per concedere la dispensa. Perciò esso riceve tutti gli atti insieme col voto del Vescovo e con le osservazioni del Difensore del Vincolo, pondera attentamente, secondo la speciale procedura, la supplica volta ad ottenere la dispensa e, se del caso, la sottopone al Sommo Pontefice. § 3. Tale Ufficio è anche competente a trattare le cause di nullità della sacra Ordinazione, a norma del diritto universale e proprio, congrua congruis referendo.

Art. 3.

L'Ufficio per i procedimenti di dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra Ordinazione è moderato dal Decano della Rota Romana, assistito da Officiali, Commissari deputati e Consultori.

Art. 4.

Il giorno dell'entrata in vigore delle presenti norme, i procedimenti di dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra Ordinazione pendenti presso la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, saranno trasmessi al nuovo Ufficio presso il Tribunale della Rota Romana e da esso saranno definiti. Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera apostolica in forma di Motu Proprio, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante la pubblicazione sul quotidiano "L'Osservatore Romano", entrando in vigore il giorno 1° ottobre 2011.

Dato a Castel Gandolfo,

il giorno 30 agosto dell'anno 2011,

settimo del Nostro Pontificato.

BENEDETTO XVI

(©L'Osservatore Romano 28 settembre 2011)

Un'innovazione storica

di ANTONI STANKIEWICZ

Decano della Rota Romana

Con la pubblicazione del motu proprio Quaerit semper si realizza un'innovazione normativa di portata storica nell'ambito della Curia Romana, vale a dire il passaggio della competenza relativa alla trattazione delle cause di dispensa dal matrimonio rato e non consumato e di dichiarazione di nullità della sacra ordinazione dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, in via esclusiva, al Tribunale della Rota Romana.

Occorre comunque annotare che tale trasferimento poggia su precedenti di ordine storico-giuridico i quali attestano che le materie ora devolute alla Rota non sono certo aliene al contesto del Tribunale papale. In particolare, il decano della Rota Romana è titolare, nelle cause di nullità matrimoniale trattate davanti alla Rota, della facoltà di aggiungere subordinatamente la questione de matrimonio rato et non consummato e di proporre al Sommo Pontefice la concessione della dispensa. Tale facoltà fu concessa con lettera del segretario di Stato cardinale Tardini, dell'11 ottobre 1952 (Prot. n. 7657/52) e successivamente rinnovata (cfr. i Rescripta ex Audientia SS.mi del 5 luglio 1963, del 26 luglio 1981 e, da ultimo, del 30 settembre 1995). In precedenza la facoltà veniva concessa di volta in volta dal Sommo Pontefice, tanto che si è formata una consistente giurisprudenza rotale in materia d'inconsumazione, a cui la stessa Congregazione competente ha usualmente attinto.

Che la Rota - fin dall'epoca della sua restaurazione sotto Pio X - sia stata considerata titolare della competenza a trattare le materie in questione, si desume anche dalle vigenti Norme rotali (1994), in cui, sulla scorta delle analoghe disposizioni presenti nelle precedenti edizioni delle Norme (cfr. can. 4 § 1 Lex propria 1908; art. 4 § 1, 34 § 1, 35, 36 Normae 1934; 7 § 1, 35 § 1, 36, 37 Normae 1982), si prescrive l'intervento del difensore del Vincolo, stabilmente costituito "pro tuendis sacra ordinatione et matrimonio" (art. 7 § 1) nelle cause "in quibus agitur de nullitate sacrae ordinationis [...] vel de dispensatione super rato" (art. 29 § 1).

Di fatto la Rota ha anche trattato alcune cause di nullità della sacra ordinazione e/o dell'assunzione dei relativi oneri, in sede di appello (cfr. coram Exc.mo Prior, sent. del 9 agosto 1922, RRDec., vol. XIV, pp. 263-272; coram Florczak, sent. del 16 aprile 1928, ibid., pp. 127-137) ovvero, per commissione pontificia, fin dalla prima istanza (coram Jullien, sent. del 13 gennaio 1928, ibid., vol. XX, pp. 1-13; coram Parrillo, sent. del 1 agosto 1928, ibid., pp. 347-355). Peraltro, fra le più antiche e venerande fonti della giurisprudenza in materia di nullità dell'ordinazione si recensiscono proprio due sentenze rotali coram Cesare De Grassis, del 15 gennaio 1574 e del 22 marzo dello stesso anno.

Il motu proprio Quaerit semper nel suo primo articolo dispone l'abrogazione degli articoli 67 e 68 della costituzione apostolica Pastor bonus, che attribuivano le competenze in materia di dispensa super rato e di nullità della sacra ordinazione alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Il contenuto di questi due articoli viene trasfuso, con gli adattamenti del caso, nei due nuovi paragrafi (§§ 2-3) aggiunti, in forza dell'articolo 2 del motu proprio, al testo dell'articolo 126 di Pastor bonus, relativo alle competenze della Rota Romana.

Più precisamente, i detti paragrafi assegnano la competenza a trattare, rispettivamente, i procedimenti per la dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra ordinazione ad un ufficio appositamente costituito presso il Tribunale della Rota Romana. Tale ufficio, come specifica l'art. 3 del motu proprio, è presieduto dal decano della Rota, coadiuvato da officiali, commissari deputati e consultori. Si tratta, come è evidente fin dal nome, di un ufficio avente natura e competenze amministrative, il che peraltro non altera sostanzialmente la fisionomia del Tribunale, tenuto conto che nell'esperienza concreta della Curia Romana anche presso altri dicasteri (leggi: la Segnatura Apostolica) coesistono senza difficoltà funzioni giudiziali (sia contenziose ordinarie che contenzioso-amministrative) e amministrative (vigilanza sull'amministrazione della giustizia). Nel caso della Rota, una certa separatezza del nuovo ufficio costituito per mezzo del motu proprio garantisce ulteriormente la preservazione dell'individualità storico-giuridica del collegio dei prelati uditori, di cui propriamente consiste il Tribunale apostolico.

Le norme appena varate prevedono che le competenze trasferite in materia di procedimenti di dispensa super rato vengano espletate "secondo la speciale procedura", che è quella prevista nel Codice di Diritto Canonico latino, nei canoni 1697-1706 (cfr. canone 1384 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali), nei quali la generica dizione "Sede Apostolica" identificherà concretamente, d'ora in poi, la Rota Romana e non più la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Anche nella normativa speciale vigente - attualmente contenuta nelle Litterae circulares emanate dalla Congregazione il 20 dicembre 1986 (Communicationes 20 [1988], pp. 78-84) - com'è ovvio, i riferimenti alla Congregazione dovranno intendersi effettuati alla Rota Romana (e precisamente al nuovo ufficio costituito ad hoc).

Per quanto attiene alle cause di nullità della sacra ordinazione, opportunamente il motu proprio specifica che il nuovo ufficio opererà "a norma del diritto universale e proprio, congrua congruis referendo". Quest'ultimo inciso è necessario, giacché il Codice latino, che disciplina la materia nei canoni 1708-1712, nei canoni 1709 e 1710 fa espresso riferimento alla "Congregazione" competente (mentre il Codice orientale cita più genericamente il "Dicastero della Curia Romana" competente, canone 1386, §§ 1-2). Pertanto, fino a quando non si proceda ad aggiornare il testo codiciale, le citate norme andranno comunque riferite alla Rota Romana. Nell'applicare, poi, le Regulae servandae edite il 16 ottobre 2001 dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti per la trattazione delle cause di nullità dell'ordinazione (AAS 94 [2002], pp. 292-300), tutti i riferimenti alla Congregazione medesima andranno intesi come fatti alla Rota Romana, mentre il richiamo al prefetto o al segretario si intenderà riferito al decano.

L'articolo 4 del motu proprio, infine, dispone che all'entrata in vigore dello stesso i procedimenti pendenti - sia in materia di dispensa dal matrimonio non consumato, sia di nullità dell'ordinazione - siano trasferiti al nuovo ufficio costituito presso il Tribunale della Rota Romana per essere ivi definiti.

La Rota Romana accoglie le competenze assegnatele dal Papa con filiale gratitudine per la fiducia manifestata verso il suo Tribunale e col conforto di una plurisecolare esperienza giuridica, a cui attingere nella trattazione di materie così rilevanti per la vita dei singoli e dell'intera comunità cristiana.

 

 

(©L'Osservatore Romano 28 settembre 2011)