per Pablo Gefaell

1. La discrezione di giudizio:

A.    Discrezione sufficiente per il matrimonio:

-                 non esigere troppa discrezione (matrimonio è per tutti, anche per i rudi).

-                 non basta "età della discrezione" (7 anni), bensì quella maturità psico-fisica proporzionata al matrimonio. Il criterio della pubertà (c. 1083) e l'età lecita (c. 1072); Consuetudini dei paesi e delle culture...(forse abusi).

B. Discrezione composta da tre elementi (c. Pompedda, 22.I.1979, n. 21; c. Funghini 19.V.1993, n.2; ecc.)

a)       Come cognizione intelletuale dei diritti ed obblighi essenziali del matrimonio.

- Giurisprudenza antica: "ubi intelectus, ibi voluntas, et viceversa"... (c. Wynen, 27.II.1937, RRD vol. XXIX (1937), pg. 171, n. 4). Oggi molti dicono che questo assioma non è valido nella pratica (cfr. p. es. Turnaturi).

- Rapporto con i cc. 126 e 1099 (errore sostanziale); 1096 (conoscenza minima); 1095,1 (uso di ragione).

- La giurisprudenza ha tendenza a trattare i casi di diffetto di uso di ragione (1095,1) anche nel 1095,2, perché "in queste due forme di incapacità vengono coninvolte le stesse facoltà psichiche e volitive".

b)       Come sufficiente valutazione critica su questi diritti ed obblighi (giudizio pratico-pratico)

- Giudizio complessivo sui diritti e doveri, proiettato al futuro matrimoniale (vide infra)

- Ma non bastano questi elementi dell'inteletto...

c)       Come sufficiente capacità di autodeterminazione per prestare il consenso matrimoniale (libertà interna).

- Anche se si parla di discrezione di "giudizio" la giurisprudenza recente non include soltanto la facoltà intellettiva ma anche quella volitiva.

- Nessun giudizio è neutro, la volontà è sempre implicata. Inteletto e volontà sono inseparabili. Nel nubente, il giudizio pratico sul matrimonio ha diretto rapporto con il consenso matrimoniale contreto.

- García Failde non include la mancanza di libertà interna nel 1095,2 (vide infra).

2. La "gravità" del difetto

a)             Alcuni dicono che logicamente e giuridicamente non possono esistere gradazioni di un "difetto": il difetto è la mancanza, non la più o meno presenza (c. Burke 5.XI. 92; 6.IV.95). Libero o non libero.

-                 Ma il testo legale fa riferimento alla "gravità" del difetto: ciò si può spiegare come cautela giuridica contro gli abusi.

-                 La discrezione di giudizio debe essere proporzionata al matrimonio. Se si parla di "discrezione di giudizio" in genere, allora può esistere una reale discrezione di giudizio, ma che non sia proporzionata al matrimonio, quindi si capisce che il testo legale parli di "grave" difetto di discrezione di giudizio. (Se, invece, si parlasse di discrezione supponendone la necessaria relazione al matrimonio, allora non si possono dare gradazioni).

-                 Fattualmente è quasi impossibile trovare una situazione "pura" di difetto totale... Quindi gradazione.

-                 La "piena maturità umana" non è lo stesso della sufficiente discrezione di giudizio per il matrimonio.

-

b)              Criteri per identificare la causa sufficiente per il difetto: "seria forma di anomalia che, comunque si voglia definire, deve intacchare sostanzialmente la capacità di intendere e/o di volere" (GP II a Rota 1987.7, cfr. anche 1988.4, e 1999.7)

1) Criterio soggettivo: situazione psico-clinica del soggetto.

i.Qualsiasi anomalia psichica

-                 Malatia psichica: psicosi, nevrosi,

-                 Eventi psico-traumatici transitori possono influire.

-                 Gli impulsi naturali e le passioni normalmente non tolgono libertà (Stankiewicz 28.V.1991, n. 6). Soltanto le compulsioni intriseche incoercibili, determinanti la volontà, e riguardanti i diritti e doveri matrimoniali. Non ogni condizionamento toglie la libertà.

ii. García Faílde parla di circostanze che possono tolgiere la libertà interna in persone psichicamente normali (gravidanza...). Discutibile (perdere la libertà sempre sarà "anomalia" psichica, anche se transitoria). Le circostanze non creano il disordine psichico, al massimo possono influire su di una personalità ormai abnorme.

iii. La condizione personale influisce sull'effettività della causa psichica (è più facile che una anomalia tolga la discrezione a una adolescente).

iv. L'incapacità deve essere presente almeno nel momento di prestare il consenso matrimoniale.

2) Criterio oggettivo: Relazione con i diritti e doveri essenziali del matrimonio:

i.               Difficili di stabilire i diritti ed obblighi essenziali (più facile restare nel criterio dell'anomalia psichica).

ii.            Alcuni dicono che non si tratta di discrezione sulla propria capacità o meno al matrimonio, perché allora il 1095,3 si assorverebbe nel 1095,2.

iii.          Alcuni dicono che non si tratta della capacità di valutare l'idoneità della comparte: quindi non "relatività" del 1095,2. Anche se il giudizio pratico è sempre sul matrimonio... con questa persona qui e ora (quindi se si sceglie persona totalmente inidonea, allora sarebbe sintomo di non avere sufficiente discrezione sul matrimonio).

 

3. Altri capitoli di nullità collegati:

Inquadramento della mancanza di libertà interna

1.             Nel can. 1095, n. 3: C. Burke

2.             In tutti i tre numeri del c. 1095: P.J. Viladrich

3.             Come capitolo indipendente? (Panizo Orallo; Gª Failde)

-                 La giurisprudenza rotale non ha accolto questo.

-                 García Faílde ritiene che il 1095, 2º riguarda soltanto la mancanza di deliberazione (intelletto critico), non la volontà. Distingue troppo tra discrezione intelletuale e libertà della volontà.

-                 Ritengo che non può esistere mancanza di libertà psicologica senza anomalia psichica (almeno transitoria). Cfr. discorsi del Papa.

 

4.             Nella Rota Romana, la stragrande maggioranza dei casi di "libertà interna" sono trattati nel 1095,2, e nessuno come capitolo autonomo. (Si parla di mancanza di  libertà interna, ma si tratta come mancanza di discrezione di giudizio).

 

  • Difetto di discrezione di giudizio ed Incapacità ad assumere:

-                 C. Burke include il capitolo sulla mancanza di libertà interna nel 1095,3 perché vuole riservare il 1095,2 per il solo difetto nell'intelletto.

-                 Molti criticano Burke, perché ritengono il 1095,3 come difetto nell'esecuzione, non nell'atto psicologico di scelta (ciò si verificherebbe soltanto nel 1095,1 e 1095,2).

-                 Ma la giurisprudenza stenta a distinguere tra 1095,2 e 1095,3.

-                 Molte sentenze rotali affermano che il can. 1095, n.3 è autonomo dal 1095, n.2. A mio avviso non è così (è vero che si distinguono, ma soltanto per motivi pratici). Non riesco a concepire che possa coesistere la libertà psicologica per compromettersi (atto psicologico di consenso) insieme all'incapacità psicologica di farsi responsabile di quel compromesso (assumere gli obblighi). Lo stesso affermano C. Burke, ed Errázuriz. Stankiewicz ammette teoricamente che il 1095, 3º riguarda un diffetto del consenso, ma poi...

  • L'immaturità affettiva:

-              Si tratta di un concetto ancora poco definito nella letteratura psicologica. Può essere una causa di incapacità psichica, ma non in tutti i casi, soltanto se è così grave che intacca sostanzialmente la capacità di intendere e/o di volere.

-              Nelle sentenze rotali alle volte si inquadra nel 1095, 2º e alle volte si colloca nel 1095, 3º. E anche si trova come causa simulandi dell'esclusione.

-              Le fonti di questa immaturità affettiva possono essere: a) immaturità adolescenziale (quindi transitoria); b) disordine di personalità immatura; c) disordini di personalità con tratti principali di disordine nell'affettività; d) disordini dell'affettività provenienti da un ritardo mentale.

  • Mancanza di libertà interna è "metus"

-                 Se vi è consapevolezza di non essere libero, allora c'è "metus". L'incapacità finisce dove comincia il metus, e viceversa (Turnaturi; C. Burke)

-                 Non concepire possibilità di contrariare la consuetudine (matrimoni arrangiati dai genitori).

-                 "Non essere capace di dire di no" = consapevolezza di subire coazione.

-                 Il metus "ab intrinseco" e metus "ab estrinseco": nel metus ambientale... (temere infamia per gravidanza) è difficile provare la coazione esterna, ma a mio avviso esiste (in collegamento col metus reverenziale). García Faílde dice il contrario.

  • Mancanza di libertà interna e simulazione.

i. Stati di passività psicologica: lasciar fare agli altri, senza nessun atto positivo di volontà, né contro né a favore del matrimonio. (Collegamento anche colla coazione esterna).

ii. La persona può non sentirsi libera (metus) e quindi decidere di escludere (causa simulandi); ma non per mancanza di libertà interna.

iii. Stanckiewicz (p. 283) afferma che si può trattare e definire in modo ugualmente principale i casi del 1095, 2º e 3º con quelli della simulazione (perché secondo lui, in quei numeri del 1095 esiste "atto umano" quindi può anche esistere atto positivo escludente). Capisco il problema (situazioni concrete di persona immatura che dice di aver escluso la fedeltà), ma non sono d'accordo con la possibilità di dare l'affermativa ai due capitoli contemporaneamente.¿

 


 

Esquema de palestra proferida na Pontifícia Universidade «della Santa Croce», Roma, em setembro de 2001.

Nel nostro ambito, la discretio iudicii indica la misura della maturazione psichica personale adeguata all'unione matrimoniale. Essa, infatti, costituisce la misura specifica della maturazione delle potenzialità e delle funzioni intellettive, volitive ed affettive, acquisita nel corso biografico della persona. Questa maturità implica l'autogoverno libero e razionale su se stesso in vista della donazione all'altra persona di sesso diverso e della sua accettazione, compromettendosi per instaurare la comunità matrimoniale, con i suoi diritti e doveri essenziali da dare ed accettare mutuamente a titolo di debito (cfr. P.J. Viladrich, "comentario al can. 1095", in AA.VV. Comentario exegético al Código de Derécho Canónico, Vol. III, Eunsa, Pamplona 1996, pp. 1221, 1224).

«Questa realtà essenziale è una possibilità aperta in linea di principio ad ogni uomo e ad ogni donna; anzi essa rappresenta un vero cammino vocazionale per la stragrande maggioranza dell'umanità. Ne consegue che, nella valutazione della capacità o dell'atto del consenso necessari alla celebrazione di un valido matrimonio, non si può esigere ciò che non è possibile richiedere alla generalità delle persone. Non si tratta di minimalismo pragmatico e di comodo, ma di una visione realistica della persona umana, quale realtà sempre in crescita, chiamata ad operare scelte responsabili con le sue potenzialità iniziali, arricchendole sempre di più con il proprio impegno e l'aiuto della grazia.

In quest'ottica il favor matrimonii e la conseguente presunzione di validità del matrimonio (cfr. can. 1060) appaiono non solo come l'applicazione di un principio generale del diritto, ma come conseguenze perfettamente consone con la realtà specifica del matrimonio. Resta, tuttavia, il difficile compito, a voi ben noto, di determinare, anche con l'aiuto della scienza umana, quel minimo al di sotto del quale non si potrebbe parlare di capacità e di consenso sufficiente per un vero matrimonio» Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 27 gennaio 1997, in AAS, 89 (1997), pp. 486-489.

Nel 1991 Pompedda precisa ancora di più: «quae requiritur ad capacitatem matrimonii contrahendi, haec elementa psychologica complectitur: 1) «Sufficientem cognitionem intellectivam; 2) sufficientem aestimationem criticam: a) sive negotii in seiipso; b) sive motivorum ad contrahendum; c) sive negotii ipsius utpote attingentis personam contrahentis; 3) sufficientem libertatem ab intrinseco: a) sive in motivis aestimandis idest in deliberando; b) sive in determinandis interioribus impulsionibus».  (c. Pompedda diei 14.XI.1991, R.R.Dec. LXXXIII, p. 278, n. 4. Cfr.,  anche, c. Defilippi diei 7.III.1996, R.R.Dec. LXXXVIII, p. 212, n. 6).

Cfr. la giurisprudenza riportata in A. Stankiewicz, "Il contributo della giurisprudenza rotale al Defectus usu rationis et discretionis iudicii: Gli ultimi sviluppi e le propettive nuove", in L'incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can. 1095 nn. 1-2), Città del Vaticano 2000, p. 286, nota 98 e p. 288)

P. Bianchi, "Il difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio", in L'incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can. 1095 nn. 1-2), Città del Vaticano 2000, p. 121, nota 9.

Cfr. c. Turnaturi, 5.V.1998, n. 23, in «Monitor Ecclesiasticus» 125 (1999), p. 73. Cfr., anche, M.F. Pompedda, "Nuove prospettive giurisprudenziali sul rapporto inteletto-volontà?", in Quaderni Studio Rotale, Roma 1998, pp.  16-18.

A. Stankiewicz, Il contributo..., oc., p. 280.

Cfr. P. Bianchi, Il difetto... o.c., p. 122, nota 14.

Cfr. A. Stankiewicz, Il contributo..., oc., p. p. 287, nota 105.

Cfr. P. Bianchi, Il difetto... o.c., p. 122, nota 15.

Cfr. P. Bianchi, Il difetto... o.c., p. 123, nota 17

Cfr. i discorsi di Giovanni Paolo II alla Rota del 1987 n. 6, e del 1988 n. 9.

«Incapacitas derivare debet e causis naturae psychicae, indefinite indicates, et radicari in psychicae perturbata contrahentis personalitate» c. Funghini, 24.V.1995, RRDec., vol. LXXXVII, p. 317, n. 8. Questo è il comune denominatore della giurisprudenza rotale: cfr. p. es. c. Pompedda, 14.V.1984, RRDec., vol. LXXVI, p. 275, n. 5; c. Burke, 14.XI.1996, RRDec., vol. LXXXVIII, p. 696, n. 24; c. Boccafola, 21.XI.1996, RRDec., vol. LXXXVIII, p. 735, nn. 6 et 16; c. De Lanversin, 15.V.1997, in  «Monitor Ecclesiasticus» 121 (1999), pp. 466-467, nn. 12-13; c. Stankiewicz, 24.VII.1997, in  «Monitor Ecclesiasticus» 121 (1999), pp. 622-623, n. 8; c. Faltin, 24.II.1999,  in «Monitor Ecclesiasticus» 122 (2000), pp. 234-237, nn. 11-12.

Cfr. la giurisprudenza citata in P. Bianchi, Il difetto... o.c., p. 126, nota 28.

J.J. García Faílde, "La libertà psicologica e il matrimonio", ", in L'incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can. 1095 nn. 1-2), Città del Vaticano 2000, p. 42-43, nota 3. In altro scritto precedente questo autore spiegava: «Pueden darse, sin embargo, "motivaciones" que, en lugar de ser "condición sine qua non" para que la decisión de casarse sea acto de elección, constituyen condicionamientos que de uno u otro modo "limitan" y; en ocasiones, hasta un grado tal que hace que esa decisión no sea suficientemente libre; esta situación puede darse cuando las "motivaciones" consisten en impulsos internos, sean o no sean "patológicos" [...]. Al decir que puede tratarse de motivaciones "no patológicos" ya estamos implícitamente diciendo que estas situaciones pueden darse también en personas psíquicamente normales al menos de una manera transitoria, como puede ocurrir en los casos de emociones fortísimas, de angustia o ansiedad enorme, de dudas o de vacilaciones o de fluctuaciones o de indecisiones, etc., sobre si casarse o dejar de casarse, etc.» (J.J. García Faílde, "Decreto: Falta de la requirida libertad en contrayente psíquicamente normal" in Idem., La nulidad matrimonial, hoy: doctrina y jurisprudencia, Barcelona 1994,  p. 340).

«At obliviscendum non est sensum criticum et decisionalem etiam in praefatis casibus haud facile perturbari posse, si persona perfecta sanitate psychica gaudeat. Mera consilia, modicae ac iustae pressiones, inopinata praegnantia et sensus communis structurae socialis, per se aptae rationes non sunt ad inducendum in contrahentem normalem gravem defectum discretionis iudicii cum consequenti defectu internae libertatis. Ad summum influere possunt augendo in subiecto praeexistentem deordinationem psychicam vel abnormem personalitatem, minime autem eam instaurare» c. Boccafola, 18.XI.1999, n. 6 (non pubblicata).

c. Pompedda, 19.X.1990, in «Ius Ecclesiae» 4 [1992], p 278, n. 8.

Cfr. p.es. c. Boccafola, 23VI.1988, RRDec., vol. LXXX, p. 430, n. 11: « Non omnis, vel alicuiusque sed tantummodo gravis, defectus discretionis matrimonialem consensum vitiat. Gravitas aestimari debet in relatione ad iura ac obligationes essentiales matrimonii »; c. Palestro, 5VI.1990, RRDec., vol. LXXXII, p. 478, n. 4; c. Stankiewicz, 28.V.1991, RRDec., vol. LXXXIII, p. 347, n. 11; c. Pompedda, 14.XI.1991, RRDec., vol. LXXXII, p. 731, n. 10; c. Burke, 14.III.1996, RRDec., vol. LXXXVIII, p. 228, n. 3; etc.

A. Stankiewicz, Il contributo..., oc., p. 293 in fine.

Cfr. P. Bianchi, Il difetto... o.c., p. 130, nota 46; A. Stankiewicz, Il contributo..., oc., p. 293

Cfr. P. Bianchi, Il difetto... o.c., p. 131, nota 151; A. Stankiewicz, Il contributo..., oc., p. 293, nota 150 e 151.

«...canoni 1095, 3ª assignare omnes causas de incapacitate ob deficientias voluntatis» (c. Burke, 22.VII.1993, RRD vol. LXXXV, n. 10, pp. 605-606).

«En suma, la falta de libertad interna es una forma fáctica de la causa psíquica, pero, en sí misma, no es un capítulo de nulidad autónoma. Como forma de hecho de la causa psíquica, podrá ser subsumida en cualquiera de los párrafos del c. 1095, según el aspecto de libre voluntariedad del consentimiento que se pruebe que ha privado efectivamente al contrayente». P.J. Viladrich, El consentimiento matrimonial, Pamplona 1998, p. 107.

S. Panizo Orallo, "La falta de libertad interna en el consentimiento matrimonial", in Curso de Derecho Matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro­-Tomo VII, Salamanca 1987, pp. 239-280; J.J. García Faílde, "La libertà psicologica e il matrimonio" in Aa.Vv., L'incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can. 1095 nn. 1-2), Città del Vaticano 2000, p. 44, 5.c.

«Il defectus discretionis iudicii comprende tutti i difetti della facoltà conoscitiva e della deliberazione della volontà per carenza di libertà interna; non può quindi indicarsi come causa petendi nello stesso giudizio il "defectus discretionis iudicii" ed il difetto di libertà interna, quasi fossero motivi "diversi" di nullità di matrimonio» C. Gullo, Commento alla sentenza c. Stankiewicz, Calaritana, sent. diei 19.XII.1985, in «Il Diritto Ecclesiastico» 2 (1986), p. 311.

J.J. García Faílde, La libertà psicologica... o.c., p. 44, 5.b.

Questo è ciò che i dati giurisprudenziali offrono: « Potiusquam de defectu libertatis internae, heic disputandum est de defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda, "attento quod gravis defectus discretionis iudicii, de quo in can. 1095 § 2, omnes defectus complectitur tum facultatis cognoscitivae et criticae tum deliberationis voluntatis ex carentia libertatis internae provenientis" »   c. Jarawan, 15.XI.1989, RRDec., vol. LXXXI, p. 677, n. 5. Mons. Jarawan a sua volta, cita c. Stankiewicz, 19.XII.1985, p. 5, n. 4, in «Il Diritto Ecclesiastico» 2 [1986] p. 3.

Infatti, nel 1995, dalle 17 sentenze rotali pubblicate sul capitolo di nullità riguardante il « grave difetto di discrezione di giudizio » (can. 1095 § 2) 11 di esse collocano esplicitamente la « mancanza di libertà interna » in questo paragrafo del canone. Cfr. c. De Lanversin, 18.I.1995 RRDec., vol. LXXXVII, p. 44, n. 8;  c. Funghini, 1.I.1995 RRDec., vol. LXXXVII, p. 107, n. 2; c. Burke, 6.IV.1995 RRDec., vol. LXXXVII, pp. 261-268, nn. 2-16; c. Turnaturi, 16.VI.1995 RRDec., vol. LXXXVII, pp. 367-375, nn. 19-33; c. Boccafola, 13.VII.1995 RRDec., vol. LXXXVII, p. 469, n. 6; c. Faltin, 19.VII.1995 RRDec., vol. LXXXVII, pp. 480-481, nn. 10-12; c. Stankiewicz, 20.VII.1995 RRDec., vol. LXXXVII, p. 514, n. 24; c. Ragni, 7.XI.1995 RRDec., vol. LXXXVII, p. 610, n. 5; c. Pinto, 17.XI.1995 RRDec., vol. LXXXVII, pp. 618-619, nn. 2-3; c. Boccafola, 14.XII.1995 RRDec., vol. LXXXVII, pp. 687-688, nn. 8-9; c. Jarawan, 20.XII.1995 RRDec., vol. LXXXVII, p. 741, n. 2.

Poi, nel 1996, dalle 22 sentenze rotali pubblicate sul capitolo « grave difetto di discrezione di giudizio » (can. 1095 § 2), 19 di esse collocano esplicitamente la « mancanza  di libertà interna » sotto questo capitolo: Cfr. c. Funghini, 17.I.1996, RRDec., vol. LXXXVIII, p. 15, nn. 5-6; c. Boccafola, 25.I.1996, RRDec., vol. LXXXVIII, p. 64, nn. 5-6; c. Pinto, 30.I.1996, RRDec., vol. LXXXVIII, p. 75, n. 5; c. Stankiewicz, 30.I.1996, RRDec., vol. LXXXVIII, pp. 82-83, n. 5; c. Sable, 23.I.1996, RRDec., vol. LXXXVIII, p. 143, n. 4; c. Defilippi, 7.III.1996, RRDec., vol. LXXXVIII, p. 213, nn. 8-9; c. Burke, 14.III.1996, RRDec., vol. LXXXVIII, pp. 228-230, nn. 2-6; c. Ragni, 24.V.1996, RRDec., vol. LXXXVIII, p. 371, n. 8; c. Ragni, 30.V.1996, RRDec., vol. LXXXVIII, pp. 417-418, n. 10; c. Serrano Ruiz, 7.VI.1996, RRDec., vol. LXXXVIII, p. 448, n. 6; c. Lanversin, 11.VI.1996, RRDec., vol. LXXXVIII, p. 457, n. 9; c. Monier, 21.VI.1996, RRDec., vol. LXXXVIII, p. 492, n. 11; c. Lanversin, 17.VII.1996, RRDec., vol. LXXXVIII, p. 526, n. 16; c. Pinto, 4.X.1996, RRDec., vol. LXXXVIII, pp. 490-492, nn. 6-7; c. Civili, 7.XI.1996, RRDec., vol. LXXXVIII, p. 683, n. 9; c. Burke, 14.XI.1996, RRDec., vol. LXXXVIII, p. 696, n. 25; c. Boccafola, 21.XI.1996, RRDec., vol. LXXXVIII, p. 735, nn. 6 et 16; c. Pinto, 22.XI.1996, RRDec., vol. LXXXVIII, p. 762, n. 5. (cfr. Rotae Romanae Tribunal, Decisiones seu Sententiae, vol. LXXXVII, Città del Vaticano 1999).

Nei casi più recenti della rota (non pubblicati) che abbiamo potuto controllare (1998-2000) soltanto abbiamo trovato due casi di "libertà interna" che però sono trattati anche dentro il 1095, n. 2: c. Bottone, 24.X.2000, P.N. 97/00; c. Boccafola, 18.XI.1999; P.N. 131/99. Quest'ultima, afferma chiaramente: «Defectus libertatis internae et defectus discretionis iudicii inter se congruunt, quia libertas electionis non solum a voluntate, sed etiam a cognitione critica rei pendet» (c. Boccafola, 18.XI.1999, n. 5).

Cfr. c. Boccafola, 18.XI.1999, n. 8.

Cfr. c. Burke, 22.VII.1993, in «Monitor Ecclesiasticus» CXIX (1994), p. 568-512, nn. 2-8; C. J. Errázuriz, Riflessioni sulla capacità consensuale nel matrimonio canonico, in «Ius Ecclesiae» 6 (1994), pp. 449-464. In certo qualmodo anche F. Aznar Gil, Incapacidad de asumir (c. 1095, 3°) y Jurisprudencia della Rota Romana, in «Revista Española de Derecho Canónico» 53 (1996) pp. 22-23.

A. Stankiewicz, Il contributo..., o.c., p. 289.

Cfr. A. Mendonça, Rotal Approaches to Affective Immaturity as a Cause of Consensual Incapacity for Marriage, «Studia Canonica» 34 (2000) pp. 293-354; C. Gullo, "L'immaturità psico-affettiva nell'evolversi della giurisprudenza rotale" in P.A. Bonnet - C. Gullo (eds.), L'immaturità psico-affettiva nella giurisprudenza della Rota Romana, («Studi giuridici», 23), Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano 1990, pp. 104-138

Cfr. Cfr. c. Boccafola, 1.VI.1995, RRD LXXXVII, p. 341.

«...mentre per lo psicologo o psichiatra ogni forma di psicopatologia può sembrare contraria alla normalità, per il canonista, che si ispira alla suddetta visione integrale della persona, il concetto di normalità, e cioè della normale condizione umana in questo mondo, comprende anche moderate forme di difficoltà psicologica, con la conseguente chiamata a camminare secondo lo Spirito anche fra le tribolazioni e a costo di rinunce e sacrifici. In assenza di una simile visione integrale dell'essere umano, sul piano teorico la normalità diviene facilmente un mito e, sul piano pratico, si finisce per negare alla maggioranza delle persone la possibilità di prestare un valido consenso» Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 25 gennaio 1988, in AAS, 80 (1988), pp. 1178-1185, n. 5.

Cfr. p.es. c. Davino, 20.II.1992, in «Monitor Eccelsiasticus» 118 (1993) pp. 185-193; c. Stankiewicz, 21.VII.1994, in «Monitor Ecclesiasticus» 121 (1996), pp. 15-32.

Cfr. p.es. c. Boccafola, 1.VI.1995, RRD LXXXVII, pp. 338-345; c. Turnaturi, 22.I.1999, prot. n. 17.081 (non pubblicata. Esiste un riassunto in A. Mendonça, Affective... o.c., p. 338).

Cfr. c. Bruno, 7.VII.1995, in «Monitor Ecclesiasticus» 121 (1996) pp. 198-213.

Cfr. c. Stankiewicz, 11.VII.1985, RRD LXXVII, pp. 356-357.

« Nella "vis et metus" come nel "defectus discretionis" vi é oggettivamente una mancanza di libertà da parte dal nubente, ma le due posizione del metuens e dell'incapace psichico si differenziano tra loro proprio sulla base del diverso atteggiamento psicologico che hanno l'uno e l'altro nei confronti della mancanza di libertà. Vi è cioè consapevolezza della perdita della libertà nel caso della violenza "ab extrinseco", inconsapevolezza invece della mancanza di detto bene nell'incapacità consensuale, al punto che nell'ipotesi della violenza non è la mancanza di libertà per se stessa che vizia il consenso prestato de colui che ne è vittima, quanto piuttosto la consapevolezza nel soggetto passivo della mancanza o della grave diminuzione de libertà, non perché essa incide direttamente la determinazione volitiva per influsso dall'esterno» E. Turnaturi, Il diritto fondamentale del fedele alla libera scelta dello stato coniugale e il difetto di libertà nel consenso matrimoniale canonico, in «Monitor Ecclesiasticus» 121 (1996), p. 418.

« Cum de vi vel metu agitur, adest externa minatio quae influxum, conscio quidem modo, ita exercet in internam deliberationem nupturiens ut consentiat, quatumvis reluctanter, in nuptias non desideratas. Cum autem de defectu discretionis agitur, adest elementum internum ex quadam anomalia psychica derivans, quod reddit nupturientem incapacem, modo quidem inconscio, consentiendi in nuptias quas ipse revera desiderabat» c. Burke, 6.IV.1995, RRDec., vol. LXXXVII, pp. 260-271 (anche se il dubium è soltanto sulla discrezione, parla anche dei rapporti col metus).

J.J. García Faílde, La libertà psicologica... o.c., p. 47, n.3.

«Quis potest influxum metus ita subire ut actum externum, voluntati propriae contrarium, perficiat. Attamen nulla pressio, quantumvis magna, potest coërcere personam ad liberum (proinde et humanum) consensum internum praestandum suis actibus exterioribus». (...) «Qui gravem pressionem ad matrimonium contrahendum patitur, potest externe affirmare "Accepto". Voluntas tamen eius libera manet; ac si vera interna decisio voluntatis est "Non accepto", tunc simulat, et eius consensus est nullus, id est, non existit» c. Burke, 14.XI.1996, RRDec., vol. LXXXVIII, pp. 689-696.

Cfr. P. Gefaell, Sulla cumulabilità dei capitoli d'incapacità ed esclusione, nota alla sentenza c. Stankiewicz, 24.VII.1997, in «Ius Ecclesiae» 12 (2000) 101-134